Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore  rappresentato   e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente  domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in  Roma,  via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso  con  deliberazione
della Giunta regionale allegata, contro il Presidente  del  Consiglio
dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma,  Palazzo
Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 23, comma  21  e  40,
comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con legge  del
15 luglio 2011, n. 111, ove si prevede che a partire  dall'anno  2011
e' dovuta un'addizionale  erariale  della  tassa  automobilistica  da
versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota  parte
della relativa entrata alla copertura delle minori  entrate  e  delle
maggiori spese derivanti dagli interventi  previsti  da  altre  norme
nonche' dell'art. 37, c. 10, che riserva integralmente allo Stato  il
maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 6, 7,  8  e  9,
per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme  di
attuazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio  1965,  n.  1074  e
dell'art. 37, comma 10 anche per violazione del  principio  di  leale
cooperazione. 
 
                                Fatto 
 
    Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164  del  16  luglio
2011, e'  stata  pubblicata  la  legge  15  luglio  2011  n.  111  di
conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 
    Detto decreto, quale risulta convertito  in  legge,  all'art.  23
«Norme in materia tributaria» stabilisce che  «comma  21.  A  partire
dall'anno 2011, per le autovetture  e  per  gli  autoveicoli  per  il
trasporto promiscuo di persone  e  cose  e'  dovuta  una  addizionale
erariale della tassa automobilistica, pari ad  euro  dieci  per  ogni
chilowatt di potenza  del  veicolo  superiore  a  duecentoventicinque
chilowatt,  da  versare  alle  entrate  del  bilancio  dello   Stato.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da
stabilire con  Provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  da  emanarsi  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, pari  al  30  per  cento  dell'importo  non
versato». 
    Tale disposizione e' poi richiamata dal successivo art.  40  che,
recando le disposizioni finanziarie, al comma 2 prevede l'utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 23 e dell'art.
24 a copertura di altri interventi recati dalla manovra. 
    Pertanto,  nel  prevedere  una  nuova  entrata,  non  si   indica
specificamente la destinazione del relativo gettito. 
    L'art. 37, rubricato «Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie», al comma  10
stabilisce che «Il maggior gettito derivante dall'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  ad  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in  materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria.». 
    Tutte le  suindicate  norme,  stante  la  mancanza  di  qualunque
clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto
di autonomia, risultano applicabili anche alla  Regione  siciliana  e
percio'  si  appalesano  costituzionalmente  illegittime  e   vengono
censurate, in quanto lesive delle attribuzioni  dell'autonomia  della
Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
Violazione  dell'art.  36  dello  Statuto  nonche'  delle  «Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 e in particolare
all'art. 2. 
    Per quanto riguarda l'art.  23,  comma  21  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, con  legge  15
luglio 2011 n. 111 si precisa quanto segue. 
    In Sicilia la tassa automobilistica si  configura  giuridicamente
come tassa  erariale  di  integrale  spettanza  regionale,  ai  sensi
dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme  di  attuazione
dello Statuto in materia finanziaria). 
    La destinazione all'erario regionale  puo'  essere  sottoposta  a
deroghe e limitazioni qualora ricorrano  determinate  condizioni.  La
prima, e cioe' quella della novita', e' stata ben  individuata  dalla
giurisprudenza di codesta Corte che, con sentenza n. 49 del  1972  ha
precisato che «per nuova entrata tributaria, di cui  all'art.  2  del
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente  le  norme  di  attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in  materia  finanziaria,  deve
intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante  da  un
atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe
verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo  introduca
un tributo nuovo o ne  aumenti  soltanto  uno  precedente».  Tuttavia
l'atto  impositivo  nuovo  deve   soddisfare   il   requisito   della
specificita' dello scopo cosi' come espressamente previsto  dall'art.
2 del D.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074,  contenente  le  norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria. Ed invero, dalle previsioni recate dagli artt. 36  dello
Statuto e dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,  emerge  la
regola  generale  secondo  la  quale,  a  parte  talune   individuate
eccezioni, tra le quali sono  da  ricomprendere  le  (effettivamente)
nuove entrate tributarie il cui gettito sia  destinato  con  apposite
leggi alla  copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari
finalita' contingenti o continuative dello  Stato  specificate  nelle
leggi medesime, spettano alla Regione siciliana, oltre  alle  entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate. 
    Ora, la norma in esame, malgrado configuri un'entrata addizionale
di un'imposta preesistente, non indica, come dovrebbe, una  specifica
destinazione del gettito che ne giustifichi l'attribuzione allo Stato
assolvendo, cosi' alla prescrizione contenuta dall'art. 2 del  D.P.R.
26 luglio 1965,  n.  1074  ed  e',  pertanto,  lesiva  dei  parametri
rubricati. 
    Inoltre, poiche' l'indicazione relativa alle fonti  di  copertura
della spesa non e' idonea a rappresentare le «particolari finalita'»,
perseguite dai connessi proventi alla stregua dell'art. 2 del  D.P.R.
1074/1965, ad integrare la condizione  della  specifica  destinazione
del gettito della nuova entrata tributaria  non  puo'  soccorrere  il
disposto dell'art. 40, comma 2, che, quindi, viola  a  sua  volta  le
evocate prerogative regionali in materia finanziaria. 
    Infine, per effetto del succitato art. 37,  comma  10,  lo  Stato
riserva  a  se'  l'incremento  di  gettito  derivante  dalla   mutata
disciplina del contributo unificato introdotta al richiamato comma  6
che, novellando il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha  esteso  detto
contributo anche al processo tributario e ha aumentato gli importi di
quello dovuto per l'iscrizione a ruolo  nel  processo  civile  e  nel
processo amministrativo. 
    La  natura  di  «entrata  tributaria  erariale»  del   contributo
unificato e' gia' stata affermata da  codesta  Eccellentissima  Corte
con la sentenza n. 73 del 2005. 
    Ne consegue la spettanza alla Regione anche a  voler  prescindere
dalla circostanza che la riserva al bilancio statale dei proventi  in
questione e' finalizzata alla realizzazione di non meglio individuati
interventi nel settore della giustizia e non a  specifiche  finalita'
che configurino il requisito della  clausola  di  destinazione  (cfr.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 48-bis) richiesta  dall'art.  2  del
D.P.R. 26  luglio  1965,  n.  1074  per  potersi  fare  eccezione  al
principio devolutivo - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36  dello
Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie erariali  riscosse
nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,   comunque
denominate». 
    E cio' in  quanto  con  riferimento  all'altro  requisito,  della
novita' dell'entrata, congiuntamente richiesto per la legittimita' di
detta eccezione, deve rilevarsi che il legislatore statale ha  omesso
di considerare, per  quanto  riguarda  il  contributo  unificato  nei
processi tributari, che detta entrata sostituisce l'imposta di  bollo
che spettava alla Regione e deve quindi,  per  i  gradi  di  giudizio
celebrati in Sicilia, essere mantenuto alla  Regione  difettando  del
carattere di novita'. 
    Ed invero lo stesso art. 37 nel gia' citato comma 6 alla lett. v)
modifica altresi' l'art. 18, comma 1 del Testo Unico delle  spese  di
giustizia prevedendo che, anche nel processo tributario  soggetto  al
contributo unificato, non si applica l'imposta di bollo. 
    In proposito e' appena il caso  di  ricordare  che,  la  costante
giurisprudenza di Codesta  Eccellentissima  Corte,  afferma  che  non
configura una nuova entrata di spettanza statale (ai sensi  dell'art.
2 delle citate norme  di  attuazione),  una  imposta  sostitutiva  di
tributi di pacifica spettanza regionale (sent. 29/2004). 
    Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva  a  favore
del bilancio statale il contributo unificato di  iscrizione  a  ruolo
dovuto nei processi tributari senza farne salva per quelli  celebrati
in Sicilia la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva
dell'imposta  di  bollo,  la  norma   impugnata   e'   lesiva   delle
attribuzioni statutarie in materia finanziaria. 
Violazione del principio di leale cooperazione 
    Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione
deriva dalla norma impugnata nella  parte  in  cui,  riservando  allo
Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati  per  il
contributo   unificato   nel   processo   civile   e   nel   processo
amministrativo, non prevede la partecipazione della Regione siciliana
al procedimento di ripartizione tra  Stato  e  Regione  dei  relativi
proventi riscossi in Sicilia.  Codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale
decidendo giudizi instaurati da questa Regione ha piu' di  una  volta
stigmatizzato l'illegittimita'  costituzionale  dell'assenza  di  una
tale previsione che viola il «principio di  leale  cooperazione,  dal
momento che le  clausole  di  riserva  all'erario  di  nuove  entrate
(contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un  meccanismo
di deroga alla regola della spettanza alla Regione  del  gettito  dei
tributi erariali (salve alcune  eccezioni)  riscosso  nel  territorio
della medesima, e la loro  attuazione  incide,  dunque,  direttamente
sulla  effettivita'   della   garanzia   dell'autonomia   finanziaria
regionale» (cosi' sent. 228/2001 e in termini le precedenti  sentenze
n. 98, n. 347 e n. 348/2000).